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Fatturazione elettronica: Riferimenti normativi
Con il D.Lgs. 127/2015 l’Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità agli operatori economici privati (aziende, studi professionali) di poter trasmettere e/o ricevere fatture elettroniche in modo facoltativo da gennaio 2017, attraverso l’utilizzo del formato XML (eXtensible Markup Language) e l’invio al destinatario tramite il Sistema di Interscambio.
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo diffuso della fatturazione elettronica sia nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati che verso i consumatori finali. Più nel dettaglio, sono state apportate modifiche rilevanti al D.Lgs. 127/2015, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il formato XML ed il cui invio avviene attraverso il Sistema di Interscambio.
In data 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 89757 che contiene le regole per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra privati e le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Inoltre, sempre nella medesima data, ha pubblicato la circolare n. 8/E recante alcune precisazioni sulle misure introdotte in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dalla fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2018. Nello stesso documento vengono forniti alcuni chiarimenti sulle nuove regole inerenti i contratti di appalto.
L’obbligo di fatturazione elettronica è stato anticipato a partire dal 1° luglio 2018 per le fatture emesse per:
cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. La circolare 8/E del 30 aprile 2018 precisa che l’obbligo di fatturazione dal 1° luglio 2018 riguarda esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio (no GPL e metano) destinati ad essere utilizzati come carburante per motori (non riguarda ad es. cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardino, ecc.).
Con DL 28.6.2018, n. 79 è stato rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di fattura elettronica per cessioni di benzina / gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali (contestualmente è stata rinviata alla medesima data anche l’abrogazione della scheda carburante).
Prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della lettera b) riportano gli stessi codici CIG e CUP di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 66/2014, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica. La circolare 8/E specifica che l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 trova applicazione per i soli rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione dei passaggi successivi.
Con la citata circolare n.13 l’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che, in fase di prima applicazione, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni purché venga garantita la corretta liquidazione dell’IVA.
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle disposte dal predetto obbligo, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/19973. Al fine di evitare tali sanzioni il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate precisa che il cessionario/committente trasmette al SDI l’autofattura compilando, all’interno del file, un codice convenzionale nel campo TipoDocumento.
Sono esonerati dalla fatturazione elettronica i soggetti passivi che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014).
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